IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

   Vista  la  legge  24  ottobre 1977, n. 801, recante "Istituzione e
ordinamento  dei  servizi  per  le  informazioni  e  la  sicurezza  e
disciplina  del segreto di Stato", in particolare articoli 1, secondo
comma, e 12;
   Vista  la  Decisione  2001/264/CE  del Consiglio, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita' europee n. L 101 dell'11 aprile
2001, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, che impone agli Stati
membri   di   adottare   le  misure  adeguate,  in  conformita'  alle
disposizioni   nazionali,  per  garantire  che,  nel  trattamento  di
informazioni  UE  classificate  all'interno dei rispettivi servizi ed
edifici,  siano rispettate le norme della medesima Decisione da parte
di:

membri  della  Rappresentanza  permanente  d'Italia  presso  l'Unione
europea, nonche' membri di delegazioni nazionali che partecipano alle
riunioni  del  Consiglio  o  dei  suoi organi o che prendono parte ad
altre attivita' del Consiglio;
altri  membri  della  pubblica amministrazione, di soggetti privati e
privati   cittadini   soggetti,   in   Italia   o   all'estero,  alla
giurisdizione dello Stato italiano;
contraenti  esterni  e  personale  distaccato  dallo  Stato presso il
Segretariato  generale del Consiglio dell'Unione europea che trattano
informazioni UE classificate;

   Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
settembre 1999;
   Viste    le   direttive   del   Presidente   del   Consiglio   dei
Ministri/Autorita' nazionale per la sicurezza:

PCM-ANS  1/R  -  Norme unificate per la tutela del segreto di Stato -
Volume  I  -  Sistema  di  sicurezza  -  Edizione  1987  e successive
modificazioni e integrazioni;
PCM-ANS  1/R  -  Norme unificate per la tutela del segreto di Stato -
Volume  II  -  Sicurezza  delle  comunicazioni  ed  organizzazioni  e
procedure del servizio cifra - Edizione 1994;
PCM-ANS  1/R  -  Norme unificate per la tutela del segreto di Stato -
Volume III - Sicurezza industriale - Edizione 1993;
PCM-ANS  1/R  -  Norme unificate per la tutela del segreto di Stato -
Volume I - Direttiva per la protezione delle informazioni coperte dal
segreto  di  Stato trattate in sistemi di elaborazione automatica e/o
elettronica dei dati (EAD) - Edizione 1993;
PCM-ANS COMSEC 256 (B) - Norme relative all'installazione di apparati
elettrici  elettronici  che  elaborano  informazioni  classificate  -
Edizione 1998;

   Ritenuta  l'esigenza  di  dare,  per  gli  aspetti  interni, piena
attuazione  alla predetta Decisione del Consiglio dell'Unione europea
2001/264/CE;
   Consultato,  ai  sensi  dell'art.  31,  comma  2,  della  legge 31
dicembre  1996,  n.  675,  il  Garante  per  la  protezione  dei dati
personali;

                               ADOTTA
                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

   1.  Per  gli  aspetti  di  rilevanza  interna,  piena  e  completa
attuazione   e'   data   alla  Decisione  2001/264/CE  del  Consiglio
dell'Unione  europea  del  19  marzo  2001,  che  adotta  le norme di
sicurezza  del  Consiglio,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita'  europee  n. L 101 dell'11 aprile 2001, di cui all'allegato
1.
   2.  L'organizzazione nazionale per la sicurezza, istituita ai fini
della  tutela  delle  informazioni  classificate,  e'  di conseguenza
aggiornata secondo le disposizioni contenute nell'allegato 2.
   3.  L'Autorita'  nazionale  per  la  sicurezza  prescrive le altre
disposizioni  di  dettaglio per l'integrale attuazione delle norme di
sicurezza contenute nella predetta Decisione, nell'ambito nazionale e
nel  rispetto  della  disciplina  di  protezione  dei dati personali,
eventualmente applicabile.
   4.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2002

                                            Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2002
Ministeri istituzionali, rep. n. 1/R, foglio n. 20